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Sindacato in Movimento
Buon pomeriggio a tutti,
con riferimento all’emergenza sanitaria in corso, DL n.30/2021, Vi invio quanto stabilito a sostegno dei lavoratori/lavoratrici con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
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Tenuto conto della Dichiarazione delle parti, posta in calce al Verbale 24 febbraio 2021 concernente la “BANCA DEL TEMPO COVID 2021”.
(Le parti si danno atto che i provvedimenti che riguardano i congedi parentali straordinari e i permessi introdotti tramite disposizione normative governative costituiscono gli strumenti normativi di riferimento per tutti i Lavoratori/Lavoratrici che abbiano necessità di assentarsi dal servizio per accudire i propri figli”) e fermo il contesto generale delineato dal Protocollo ABI,
si segnala che in data 13 marzo è stato emanato il Decreto Legge n. 30 (in allegato) “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Con riferimento alle misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori (art. 2, qui di seguito riportato per esteso) – riprendendo analoghe impostazioni e tutele già in essere nella seconda parte del 2020 – il DL da copertura alle seguenti situazioni:
– lavoro agile – se possibile – per uno dei genitori di figli conviventi fino ai 16 anni in caso di:
o sospensione attività didattica in presenza (non ci sono limiti per tipologia di scuola, unico limite è l’età del figlio)
o figlio positivo al Covid-19
o figlio in quarantena (indipendentemente da dove è avvenuto il contatto; nel 2020 era limitato ai contatti avvenuti in ambito scolastico o similare)
– se non è possibile il lavoro agile, un genitore ha diritto al congedo nelle stesse casistiche sopra indicate:
o congedo indennizzato al 50% se il figlio ha fino a 14 anni,
o congedo non indennizzato se il figlio ha tra i 14 e i 16 anni
In particolare i congedi sono:
. retroattivi dal 1° gennaio 2021
. retribuiti al 50% per figli sotto i 14 anni
. non retribuiti iper figli da 14 a 16 anni
Dal punto di vista operativo:
. codici assenza dei congedi da utilizzare in People Focus: con retribuzione al 50% > HQF
senza retribuzione > ASV
. per il congedo al 50% il/la Collega interessato deve preventivamente provvedere alla domanda telematica di congedo all’INPS ed inoltrarne copia a Time Management > Maternità e malattia bambino
. per quanto riguarda i congedi senza retribuzione il/la Collega interessato deve chiedere con Web Ticket l’inserimento del codice.
Le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.
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Art. 2 – Congedi per genitori e bonus baby-sitting
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– nonché’ alla durata della quarantena del figlio.
Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
La nostra Organizzazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Un caro saluto.
Scarica l’allegato : Decreto Legge 13.3.2021
Siamo un sindacato radicato sul territorio, vicino ai lavoratori, tra i lavoratori, per ascoltare, per capire, per intervenire.